Il documento così trasmesso rappresenta una mera comunicazione senza alcuna rilevanza ai fini dell'IVA, nel senso che il documento non consente di esercitare la detrazione dell'IVA relativa all'acquisto. Tuttavia, nella comunicazione è necessario ugualmente indicare alcuni degli elementi previsti dall'articolo 21, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, tra i quali la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquistati, l'ammontare del corrispettivo, l'aliquota e l'ammontare dell'imposta e dell'imponibile.
La rettifica di una comunicazione trasmessa con tipo documento TD29 può essere effettuata trasmettendo via SDI un nuovo TD29 indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere.
Compilazione del documento
- Blocco <CedentePrestatore>: dati del C/P.
- Blocco <CessionarioCommittente>: identificativo IVA del C/C che comunica l'omissione o l'irregolarità.
- Blocco <DatiTrasmissione>: il campo 1.1.4 <CodiceDestinatario> deve essere valorizzato con 7 zeri `0000000` ed il campo 1.1.6 <PECDestinatario> non deve essere valorizzato.
- Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione <DatiGenerali> del file trasmesso deve essere riportata la data di effettuazione dell'operazione di cessione o di prestazione di servizi, come previsto dall'articolo 21, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972.
- Indicazione dell'imponibile non fatturato dal C/P o dell'imponibile non indicato nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C (o della Natura nel caso di non imponibilità od esenzione).
- Indicazione della fattura di riferimento nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> solo nel caso di emissione di una fattura irregolare da parte del C/P.
- Campo 2.1.1.4 <Numero>: si potrà inserire una numerazione progressiva ad hoc.
Facile
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