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2026-08-03

Fattura Elettronica Europea: la roadmap verso il 2030 e il piano ViDA

La digitalizzazione fiscale in Europa sta per compiere un passo decisivo.

Se l'Italia è stata pioniera in questo campo, il resto del continente si sta muovendo rapidamente per adottare un sistema comune. Il motore di questa rivoluzione si chiama ViDA (VAT in the Digital Age), un pacchetto di riforme volto a combattere l'evasione dell'IVA e a semplificare la vita alle imprese che commerciano all'estero.

Ecco quali sono le tappe fondamentali da conoscere per non farsi trovare impreparati nei prossimi anni.

La partenza dei singoli Stati (2026)

Mentre l'Italia consolida il suo collaudato Sistema di Interscambio (SdI), il 2026 è l'anno di svolta per molti partner europei. Paesi come Germania, Francia, Belgio, Polonia e Croazia stanno avviando o estendendo i propri obblighi di fatturazione elettronica per i mercati interni.

NOTA: è vero che questi stati stanno introducendo la fatturazione elettronica. Tuttavia, i loro obblighi nazionali si applicano solo alle aziende stabilite sul loro territorio (transazioni domestiche); un fornitore italiano (non stabilito in quei paesi) non ha obblighi di presentazione sulle piattaforme nazionali.

L'obbligo transfrontaliero e il real-time reporting (2030)

La vera rivoluzione scatterà il 1° luglio 2030. Da questa data diventerà obbligatorio emettere fatture elettroniche per tutte le operazioni commerciali tra aziende di diversi Paesi UE (transazioni B2B transfrontaliere). Insieme alla fattura, debutterà il sistema di e-reporting digitale in tempo reale: i dati di vendita dovranno essere trasmessi alle autorità fiscali entro pochissimi giorni dall'operazione, mandando definitivamente in soffitta i vecchi elenchi riepilogativi (come gli elenchi Intrastat per la parte IVA).

Un unico standard per tutti (2034)

L'ultima tappa della roadmap è fissata per il 31 dicembre 2034. Entro questa data, tutti i formati nazionali dovranno convergere verso lo standard europeo EN16931 (nei formati UBL o CII). Anche il nostro attuale tracciato XML dovrà subire un definitivo allineamento per risultare perfettamente leggibile da qualsiasi piattaforma europea.

2025-05-09

Nuovo codice TD29 per omessa od irregolare fatturazione

Il cessionario/committente (C/C) che abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte del cedente/prestatore (C/P), al fine di non incorrere nella sanzione di cui all’articolo 6 comma 8 del D.Lgs. n. 471 del 1997, deve comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle entrate con tipo documento TD29 ed inviarlo tramite SDI entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.

2025-03-11

Aggiornamenti delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica: novità ed implicazioni (versione 1.9 - 1° aprile 2025)

Fattura Elettronica - dal 1° aprile 2025 entrano in vigore le specifiche tecniche v1.9

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, il 31 gennaio 2025, le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, versione 1.9, che entreranno in vigore il 1° aprile 2025. Questi aggiornamenti introducono diverse novità di rilievo, volte a migliorare il controllo e la gestione dei flussi informativi, senza però modificare sostanzialmente gli schemi operativi già in uso. Di seguito, un riepilogo delle principali innovazioni:

Nuovo tipo documento TD29

Il nuovo documento TD29 è stato introdotto per permettere al cessionario o committente di comunicare all'Agenzia delle Entrate la mancata ricezione o l'irregolarità di una fattura.

La comunicazione dovrà essere effettuata entro 90 giorni dal termine entro il quale la fattura doveva essere emessa oppure dalla data di emissione della fattura irregolare. Il mancato adempimento comporterà una sanzione pari al 70% dell'Iva, con un importo minimo di 250 euro.

Modifica del documento TD20

Con l'introduzione del TD29, il documento TD20, noto come "Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture", sarà riservato esclusivamente alle regolarizzazioni relative alle violazioni in materia di reverse charge e alle operazioni indicate dall'articolo 46, comma 5, del Dl 331/1993 (quali gli acquisti intracomunitari e quelli da fornitori comunitari).

Introduzione del regime fiscale RF20

  • Franchigia IVA Transfrontaliera.
    Le specifiche tecniche introducono il nuovo regime fiscale RF20, volto a regolare il regime transfrontaliero di franchigia IVA, in conformità con la Direttiva UE 2020/285 e recepito dal Dlgs 180/2024.
  • Decorrenza.
    Sebbene il nuovo codice RF20 entri in vigore a partire dal 1° gennaio 2025, la sua applicazione diventa parte integrante del nuovo tracciato in vigore dal 1° aprile 2025.

Aggiornamento dei codici per le fatture di vendita di gasolio e carburante

I codici valori relativi alle fatture di vendita gasolio / carburante sono stati aggiornati, in linea con le nuove disposizioni previste dall'ADM, per garantire una maggiore uniformità e tracciabilità delle operazioni.

Eliminazione del limite per la fattura semplificata

Per i soggetti operanti in regime forfettario o nel nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA, il limite massimo di 400 euro per l'emissione di una fattura semplificata viene abolito. Questa misura consente una maggiore flessibilità, aprendo nuove possibilità per forfettari e operatori in franchigia UE.
 
 

Le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica mirano a rafforzare il sistema di controllo e segnalazione delle irregolarità, introducendo strumenti mirati come il documento TD29 e aggiornando il quadro normativo con il regime RF20 e nuove disposizioni per la fatturazione semplificata. È fondamentale che tutte le parti coinvolte aggiornino tempestivamente i propri sistemi informativi per evitare sanzioni e garantire una transizione fluida al nuovo regime.


Naturalmente il nostro software gestionale FACILE e la libreria open source FELPA, rivolta agli sviluppatori, supportano pienamente le nuove specifiche tecniche.

2022-10-01

Nuove specifiche tecniche per la fattura elettronica (ottobre 2022)

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove specifiche tecniche (v 1.7.1) in vigore dal 1 ottobre.

Tra le principali novità c'è l'introduzione del tipo documento TD28 che l'acquirente italiano utilizza per emettere autofattura a seguito di acquisti da fornitori sammarinesi.

Nello specifico, il soggetto passivo IVA residente o stabilito in Italia che riceve una fattura cartacea con addebito dell'imposta da soggetto residente a San Marino, deve emette autofattura, inviandola al SdI, con tipo documento TD28 al fine di assolvere l'IVA e comunicare all'Agenzia i dati relativi all’operazione. Invece, il TD17 o TD19 deve essere adoperato nel caso in cui la fattura ricevuta dall'operatore sammarinese (elettronica o cartacea) sia senza addebito dell'imposta, per l'assolvimento dell'IVA.

Le specifiche tecniche sono consultabili liberamente per ulteriori dettagli (in particolare pagine 7 / 8 e § 3.2.4 a pagina 113).

2022-07-12

Chiarimenti sui documenti TD17 / TD18 / TD19



A partire dal 1° luglio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere devono essere trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio (SdI) e il formato XML, attualmente adottato per le fatture elettroniche. Ricordiamo che dall'obbligo di fatturazione elettronica introdotto dal 01/01/2019 sono state inizialmente escluse le fatture emesse e ricevute nei confronti/da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Per questo motivo si è reso necessario introdurre un nuovo adempimento legato alla comunicazione di questo tipo di fatture, l'esterometro (di cui all’art. 1, co. 3-bis del D.Lgs. n. 127/15). Successivamente la Legge di Bilancio 2021 ha previsto la soppressione di questo adempimento a partire dal 1° gennaio 2022. Questo termine è stato poi differito al 1° luglio 2022…

Quali tipi di autofatture potrò trovarmi a dover emettere?

  • TD17. Autofattura emessa per acquisto di servizi resi da soggetti esteri (quindi Intracee, Extracee, RSM). Normalmente l'operatore italiano dispone solo di un documento analogico ed emetterà un TD17 che sarà trasmesso al SdI.
  • TD18. Trattasi di autofatture emessa per acquisto di beni intracomunitari. In questo caso il soggetto italiano riceve una fattura analogica (cartacea o pdf, non documento FE). Emetterà un TD18 che sarà trasmesso al SdI.
  • TD19. È il caso in cui sia ricevuta un «documento» cartaceo da un fornitore stabilito o identificato in altro Stato estero. Trattasi di autofattura per acquisto da soggetto estero di beni che sono già in Italia e quindi non sono né importazioni né acquisti intracomunitari (acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72).
In ogni caso Facile compila la sezione:
  • cedente prestatore con l'identificativo del paese estero e del soggetto non residente o non stabilito;
  • cessionario committente con i dati del soggetto italiano che emette e trasmette il documento via SdI;
  • soggetto emittente valorizzandola con codice il codice CC (cessionario/committente).

L'utente deve specificare come data documento la data di ricevimento della fattura o comunque una data compresa nel mese di ricevimento.

I documenti TD17, TD18 e TD19 sono delle fatture?

Per risponde a questa domanda, è necessario distinguere due ipotesi:
  • il caso in cui il fornitore sia residente all'interno della UE;
  • il caso in cui non lo sia.
L'art. 218 della direttiva 112/2006 (direttiva IVA), rileva infatti che:
Ai fini della presente direttiva gli Stati membri accettano come fattura ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico che soddisfa le condizioni stabilite dal presente capo.

Il documento Facture ricevuto dal fornitore francese, oppure il documento Rechnung ricevuto dal fornitore tedesco, sono a tutti gli effetti delle fatture, perché appunto prodotte conformemente alla direttiva 112/2006, e infatti al cessionario/committente italiano è richiesto di integrare i suddetti documenti con l'aliquota e l'imposta, senza alcun obbligo di emissione della "fattura in unico esemplare" ex art. 21 , quinto comma, DPR 633/72, come invece nel caso del fornitore extra-UE. In caso quindi di fornitore UE, i documenti trasmessi al SdI contraddistinti dai codici TD17, TD18 e TD19, non sono da considerarsi delle fatture, quanto piuttosto delle comunicazioni utili ad inviare all’amministrazione finanziaria i dettagli dell'operazione svolta.

In caso invece di fornitore extra-UE, la cosa cambia: il committente italiano che ha acquistato servizi da soggetti extra-UE, dovrà emettere, oppure assicurarsi che venga emessa, la "fattura in unico esemplare" ex art. 21, quinto comma, DPR 633/72, comunemente denominata "autofattura". In questo caso quindi, il solo documento che potremmo definire fattura da un punto di vista fiscale, è il file TD17 o TD19 trasmesso al SdI.

Se da un fornitore estero, per esempio francese, perviene, tramite email, una fattura in formato PDF di ben venti pagine per acquisti di migliaia e migliaia di articoli, è obbligatorio riportare nel documento TD18 il dettaglio delle operazioni?

Nel caso prospettato si ritiene non sia necessario riportare nel documento TD18 il dettaglio delle operazioni, dato appunto che il documento trasmesso al SdI è una mera comunicazione utile a inoltrare alcuni aspetti della transazione, e quindi sarà sufficiente indicare una descrizione generica del tipo Integrazione per acquisti di beni da fornitore intracomunitario (se TD18), oppure Integrazione per acquisti di servizi da fornitore intracomunitario (se TD17), mentre sarà sempre necessario indicare nel campo 2.1.6 <datifatturecollegate> il numero e la data della fattura di acquisto.

Diverso è il caso di acquisti eseguiti da fornitori extracomunitari, dato che come rilevato il documento ricevuto si ritiene non debba considerarsi fattura secondo le disposizioni della normativa comunitaria, e in questo caso si dovrà produrre una fattura in unico esemplare ex art. 21, quinto comma, DPR 633/72, e quindi sarà necessario riportare nel campo <descrizione> il dettaglio dell'operazione svolta.

La fattura pervenuta da un fornitore estero va allegata al TD17, TD18, TD19?

Ad oggi non vi è uno specifico obbligo di allegare al documento TD17, TD18 e TD19 l'originale della fattura pervenuta dal fornitore intracomunitario o extracomunitario, anche se, in quest'ultimo caso, è certamente da suggerire di allegare al TD17 o TD19 l'originale del documento ricevuto dal fornitore extracomunitario.

In quale lingua compilare i campi descrittivi?

Il caso non riguarda le integrazioni, quanto piuttosto i documenti pervenuti da fornitori extracomunitari. Per esempio, se il servizio è stato prestato da un fornitore residente a Mosca (ed il documento ricevuto è in lingua russa) è ammissibile compilare le descrizioni del file TD17 riportando quanto indicato nel documento originale?

Come già rilevato, l'azienda italiana dovrà emettere la fattura in unico esemplare ex art. 21, quinto comma, DPR 633/72, e come rilevato dall'art.21 del medesimo decreto:
Le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell’amministrazione finanziaria.

In sostanza, quindi, si ritiene ammissibile sia compilare le descrizioni in lingua italiana (procedura da suggerire), sia riportare quanto indicato nel documento originale, purché venga poi tradotto in lingua italiana qualora richiesta dall'amministrazione finanziaria.

Gli importi nei dati di riepilogo devo essere espressi in Euro anche se la fattura passiva ricevuta è in un'altra divisa? Se la fattura estera è in valuta estera va convertita in Euro col cambio del giorno della data della fattura passiva pubblicato dalla Banca d'Italia o dalla Borsa Italiana.

Come effettuare lo storno di autofatture TD17, TD18 e TD19?

In caso di errata emissione ed invio di un'autofattura elettronica codice TD17, TD18 e TD19, per lo storno parziale o totale del documento è necessario emettere ed inviare lo stesso tipo di documento indicando gli importi con segno negativo.

2022-02-05

Che fare se la PA rifiuta una fattura elettronica?


La questione è stata oggetto di esame da parte dell'Agenzia delle Entrate che, col "principio di diritto" n.17 del 30 ottobre 2020, ha affermato che la fattura che supera i controlli del SdI, anche se rifiutata dall'Ente destinatario, si considera validamente emessa.

La tesi sposata dall'AdE lascia alcune perplessità considerato che:

  • se si riemette, con lo stesso numero e la stessa data, una fattura rifiutata dalla PA il SdI la accetterà, a condizione che il nome del file che contiene la fattura elettronica abbia un nome diverso dal precedente. Le specifiche tecniche precisano, infatti, che

    "La verifica viene eseguita al fine di intercettare ed impedire l'inoltro di una fattura già trasmessa e elaborata; in quest' ottica, qualora i dati contenuti all'interno della fattura e relativi a identificativo cedente/prestatore, anno della data fattura, numero fattura, coincidano con quelli di una fattura precedentemente trasmessa e per la quale non sia stata inviata al soggetto trasmittente una notifica di scarto oppure una notifica di rifiuto da parte del destinatario, il documento viene rifiutato"

    Risulta evidente come le regole tecniche su cui si fonda il SdI sono state pensate ed attuate in maniera tale che l'efficacia giuridica della fattura elettronica PA sia sottoposta alla condizione del suo non rifiuto, esattamente come avviene per lo scarto, circostanze che rendono il documento logicamente inesistente;
  • a contrariis, una nuova e successiva fattura elettronica, con identici estremi di quella rifiutata (identificativo cedente/prestatore, anno e data), viene accettata dal sistema.

Ciò premesso si aprono due scenari:

  1. riemissione della stessa fattura corretta (stesso numero e data). Inizialmente unica modalità prevista, rimane la più utilizzata dalle PA, soprattutto dalle PA locali, ed è dovuto al fatto che il controllo delle fatture elettroniche viene svolto a livello di protocollo informatico (le fatture non sono cioè ancora contabilizzate) ed in caso di emissione della “Notifica di esito cessionario/committente” di rifiuto, viene semplicemente richiesto al fornitore la riemissione della medesima fattura corretta (stesso numero e data) e la fattura rifiutata non viene contabilizzata;
  2. emissione di una nota di credito e di una nuova fattura elettronica. È la modalità utilizzata principalmente dalle PA centrali che impiegano il sistema SICOGE (Sistema informativo di contabilità integrata delle PA), ove la verifica di correttezza contabile della fattura elettronica viene svolta dopo che è stata contabilizzata, e quindi in caso di emissione della “Notifica di esito cessionario/committente” di rifiuto, è necessario richiedere una nota di credito ed una nuova fattura dato che la precedente fattura rifiutata era stata contabilizzata.

Considerato che, quando la PA emette la “Notifica di esito cessionario/committente di rifiuto", dovrebbe compilare il campo “descrizione”, indicando:

  • il motivo esatto del rifiuto;
  • il comportamento richiesto al fornitore per rettificare la fattura rifiutata

è ragionevole adottare, di volta in volta, l'approccio indicato (o confrontarsi telefonicamente, via email/PEC con la PA per capire come rettificare la fattura  rifiutata).

NOTA A LATERE

Trasmessa la fattura elettronica tramite SdI, la PA ha 15 giorni (di calendario) di tempo per emettere una “Notifica di esito cessionario/committente” che potrà essere di rifiuto oppure di accettazione, diversamente il SdI invierà ad entrambi una “Notifica decorrenza termini”, a significare che le parti non potranno più utilizzare il SdI per colloquiare, ma dovranno utilizzare altri canali quali email, PEC...

2022-01-12

Novità per fatture elettroniche emesse ad esportatori abituali


A partite dal 1 gennaio 2022 le fatture elettroniche emesse a cosiddetti esportatori abituali per operazioni non imponibili, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), del DPR n. 633/1972 dovranno rispettare il nuovo tracciato come previsto dal provvedimento del 28 ottobre scorso.

Sarà necessario indicare gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento in alcuni campi a compilazione vincolata della fattura e con un formato specifico definito da Agenzia delle Entrate; non sarà quindi più possibile indicare la dichiarazione di intento nella causale del documento. 

È l’effetto delle previsioni della legge di Bilancio 2021 finalizzate a contrastare le frodi commesse dai falsi esportatori abituali.

Nuove misure di contrasto delle frodi dei falsi esportatori abituali

La legge di Bilancio 2021 ha introdotto un meccanismo automatico di blocco. L’Amministrazione finanziaria effettua specifiche analisi di rischio volte a riscontrare la sussistenza delle condizioni soggettive per il riconoscimento dello status di esportatore abituale e conseguenti attività di controllo sostanziale finalizzate all’inibizione del rilascio e all’invalidazione delle dichiarazioni d’intento illegittime.
In caso di esito irregolare dei riscontri, che comportano il disconoscimento della qualifica di esportatore abituale, è inibita l’emissione di nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Tenuto conto, inoltre, che gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento devono essere indicati in fattura, nel caso in cui la dichiarazione d’intento sia stata invalidata, il Sistema di Interscambio inibisce l’emissione della fattura recante il titolo di non imponibilità IVA. In sostanza, il Sistema di Interscambio:

  • invalida la dichiarazione d’intento precedentemente emessa;
  • opera l’incrocio automatico tra il sistema della fatturazione elettronica e la dichiarazione d’intento ideologicamente falsa;
  • inibisce l’emissione da parte del fornitore, che abbia indicato il riferimento della dichiarazione d’intento invalidata, della fattura elettronica con il titolo di non imponibilità.

Scarto della fattura elettronica trasmessa al SdI

L’invalidazione della dichiarazione d’intento comporterà a breve lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio, recante il titolo di non imponibilità e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d’intento invalidata. Il motivo dello scarto sarà specificato nella ricevuta recapitata al soggetto passivo.

In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo definite dal provvedimento n. 293390/2021, le dichiarazioni d’intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento. Contestualmente, l’Agenzia delle Entrate invia al soggetto emittente una comunicazione che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e le relative motivazioni. La comunicazione è trasmessa mediante messaggio di PEC all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.

Supporto per compilazione nuovi blocchi XML

L'ultima versione di Facile supporta pienamente le nuove direttive senza comportare un sostanziale cambio di abitudini dell'utente: la nostra filosofia rimane quella di automatizzare quanto più possibile il lavoro senza esporre complicazioni tecniche inutili.

Per chi comunque avesse curiosità "tecniche" elenchiamo i campi la cui compilazione è ora obbligatoria (tre i campi del blocco  2.2.1.16 `<AltriDatiGestionali>`) per indicare il numero di protocollo della dichiarazione d'intento ricevuta dall'esportatore abituale:

  • nel campo 2.2.1.16.1 `<TipoDato>` deve essere riportata la dicitura "INTENTO";
  • nel campo 2.2.1.16.2 `<RiferimentoTesto>` deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento (17 cifre) e il suo progressivo (6 cifre) separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 01234567891234567-000001);
  • nel campo 2.2.1.16.4 `<RiferimentoData>` deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

2018-12-18

Fattura elettronica: aggiornate le FAQ dall’Agenzia delle Entrate

La fattura elettronica per merce mai acquistata non può essere rifiutata tramite il Sistema di Interscambio.

È uno dei chiarimenti pubblicati dall’Agenzia delle Entrate in risposta alle domande più frequenti (FAQ) in tema di e-fattura.

Secondo l’Agenzia, con l’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica non è stata prevista la possibilità di rifiutare la stessa da parte del soggetto ricevente. Di conseguenza, quest’ultimo, laddove dovesse ricevere una fattura per merce mai acquistata, non potrebbe rifiutarla tramite il SdI, ma dovrebbe utilizzare altri canali “tradizionali”, quali la email o il telefono, per contestarla direttamente al suo fornitore.

Cosa succede invece nel caso in cui il fornitore invii una fattura verso una partita IVA inesistente o cessata?

2017-01-18

FACILE: aggiornamento v1.4.5.7/173


Le novità principali dell'aggiornamento riguardano:

  • supporto per l'emissione di fatture elettroniche a carico di aziende private (standard v1.2);
  • vari miglioramente alla stampa riepilogativa dei flussi;
  • miglior integrazione fra documenti di acquisto e prima nota;
  • varie semplificazione nell'inserimento dati in prima nota;
  • aggiornamento librerie / componenti;
  • correzione di 18 bug (secondari) segnalati dai clienti.
La roadmap prevede:
  • integrazione calendario interno con Google Calendar / Microsoft Live Calendar;
  • integrazione archivio clienti/aziende con Google Contacts;

Come sempre l'aggiornamento è scaricabile da tutti gli utenti dell'ultima major release del programma e dai clienti che hanno sottoscritto un contratto di assistenza.