2022-01-12

Novità per fatture elettroniche emesse ad esportatori abituali


A partite dal 1 gennaio 2022 le fatture elettroniche emesse a cosiddetti esportatori abituali per operazioni non imponibili, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), del DPR n. 633/1972 dovranno rispettare il nuovo tracciato come previsto dal provvedimento del 28 ottobre scorso.

Sarà necessario indicare gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento in alcuni campi a compilazione vincolata della fattura e con un formato specifico definito da Agenzia delle Entrate; non sarà quindi più possibile indicare la dichiarazione di intento nella causale del documento. 

È l’effetto delle previsioni della legge di Bilancio 2021 finalizzate a contrastare le frodi commesse dai falsi esportatori abituali.

Nuove misure di contrasto delle frodi dei falsi esportatori abituali

La legge di Bilancio 2021 ha introdotto un meccanismo automatico di blocco. L’Amministrazione finanziaria effettua specifiche analisi di rischio volte a riscontrare la sussistenza delle condizioni soggettive per il riconoscimento dello status di esportatore abituale e conseguenti attività di controllo sostanziale finalizzate all’inibizione del rilascio e all’invalidazione delle dichiarazioni d’intento illegittime.
In caso di esito irregolare dei riscontri, che comportano il disconoscimento della qualifica di esportatore abituale, è inibita l’emissione di nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Tenuto conto, inoltre, che gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento devono essere indicati in fattura, nel caso in cui la dichiarazione d’intento sia stata invalidata, il Sistema di Interscambio inibisce l’emissione della fattura recante il titolo di non imponibilità IVA. In sostanza, il Sistema di Interscambio:

  • invalida la dichiarazione d’intento precedentemente emessa;
  • opera l’incrocio automatico tra il sistema della fatturazione elettronica e la dichiarazione d’intento ideologicamente falsa;
  • inibisce l’emissione da parte del fornitore, che abbia indicato il riferimento della dichiarazione d’intento invalidata, della fattura elettronica con il titolo di non imponibilità.

Scarto della fattura elettronica trasmessa al SdI

L’invalidazione della dichiarazione d’intento comporterà a breve lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio, recante il titolo di non imponibilità e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d’intento invalidata. Il motivo dello scarto sarà specificato nella ricevuta recapitata al soggetto passivo.

In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo definite dal provvedimento n. 293390/2021, le dichiarazioni d’intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento. Contestualmente, l’Agenzia delle Entrate invia al soggetto emittente una comunicazione che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e le relative motivazioni. La comunicazione è trasmessa mediante messaggio di PEC all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.

Supporto per compilazione nuovi blocchi XML

L'ultima versione di Facile supporta pienamente le nuove direttive senza comportare un sostanziale cambio di abitudini dell'utente: la nostra filosofia rimane quella di automatizzare quanto più possibile il lavoro senza esporre complicazioni tecniche inutili.

Per chi comunque avesse curiosità "tecniche" elenchiamo i campi la cui compilazione è ora obbligatoria (tre i campi del blocco  2.2.1.16 `<AltriDatiGestionali>`) per indicare il numero di protocollo della dichiarazione d'intento ricevuta dall'esportatore abituale:

  • nel campo 2.2.1.16.1 `<TipoDato>` deve essere riportata la dicitura "INTENTO";
  • nel campo 2.2.1.16.2 `<RiferimentoTesto>` deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento (17 cifre) e il suo progressivo (6 cifre) separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 01234567891234567-000001);
  • nel campo 2.2.1.16.4 `<RiferimentoData>` deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.