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2025-12-19

Aggiornamento normative: ventilazione dei corrispettivi

L'ipotesi preliminare di abolizione dell'IVA ventilata, a partire dal 1° gennaio 2026, non ha avuto seguito.

La situazione è confermata:

  • dall'assenza di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di una norma di legge in tal senso;
  • dalle indicazioni fornite dalle aziende produttrici dei registratori di cassa;
  • dalle comunicazioni delle organizzazioni di categoria come Federfarma nazionale e Comufficio.

Tuttavia, non si può escludere che la normativa venga ripresa nel corso del prossimo anno. Per questo motivo consigliamo di iniziare a predisporre la configurazione dei reparti, sul gestionale Sistema F Platinum, in modo che risulti già compatibile con un'eventuale futura gestione dell'IVA puntuale.

Continueremo a monitorare l'evoluzione normativa del settore farmaceutico e forniremo tempestivamente tutte le indicazioni necessarie per garantire l'allineamento alle esigenze operative.

2022-02-05

Che fare se la PA rifiuta una fattura elettronica?


La questione è stata oggetto di esame da parte dell'Agenzia delle Entrate che, col "principio di diritto" n.17 del 30 ottobre 2020, ha affermato che la fattura che supera i controlli del SdI, anche se rifiutata dall'Ente destinatario, si considera validamente emessa.

La tesi sposata dall'AdE lascia alcune perplessità considerato che:

  • se si riemette, con lo stesso numero e la stessa data, una fattura rifiutata dalla PA il SdI la accetterà, a condizione che il nome del file che contiene la fattura elettronica abbia un nome diverso dal precedente. Le specifiche tecniche precisano, infatti, che

    "La verifica viene eseguita al fine di intercettare ed impedire l'inoltro di una fattura già trasmessa e elaborata; in quest' ottica, qualora i dati contenuti all'interno della fattura e relativi a identificativo cedente/prestatore, anno della data fattura, numero fattura, coincidano con quelli di una fattura precedentemente trasmessa e per la quale non sia stata inviata al soggetto trasmittente una notifica di scarto oppure una notifica di rifiuto da parte del destinatario, il documento viene rifiutato"

    Risulta evidente come le regole tecniche su cui si fonda il SdI sono state pensate ed attuate in maniera tale che l'efficacia giuridica della fattura elettronica PA sia sottoposta alla condizione del suo non rifiuto, esattamente come avviene per lo scarto, circostanze che rendono il documento logicamente inesistente;
  • a contrariis, una nuova e successiva fattura elettronica, con identici estremi di quella rifiutata (identificativo cedente/prestatore, anno e data), viene accettata dal sistema.

Ciò premesso si aprono due scenari:

  1. riemissione della stessa fattura corretta (stesso numero e data). Inizialmente unica modalità prevista, rimane la più utilizzata dalle PA, soprattutto dalle PA locali, ed è dovuto al fatto che il controllo delle fatture elettroniche viene svolto a livello di protocollo informatico (le fatture non sono cioè ancora contabilizzate) ed in caso di emissione della “Notifica di esito cessionario/committente” di rifiuto, viene semplicemente richiesto al fornitore la riemissione della medesima fattura corretta (stesso numero e data) e la fattura rifiutata non viene contabilizzata;
  2. emissione di una nota di credito e di una nuova fattura elettronica. È la modalità utilizzata principalmente dalle PA centrali che impiegano il sistema SICOGE (Sistema informativo di contabilità integrata delle PA), ove la verifica di correttezza contabile della fattura elettronica viene svolta dopo che è stata contabilizzata, e quindi in caso di emissione della “Notifica di esito cessionario/committente” di rifiuto, è necessario richiedere una nota di credito ed una nuova fattura dato che la precedente fattura rifiutata era stata contabilizzata.

Considerato che, quando la PA emette la “Notifica di esito cessionario/committente di rifiuto", dovrebbe compilare il campo “descrizione”, indicando:

  • il motivo esatto del rifiuto;
  • il comportamento richiesto al fornitore per rettificare la fattura rifiutata

è ragionevole adottare, di volta in volta, l'approccio indicato (o confrontarsi telefonicamente, via email/PEC con la PA per capire come rettificare la fattura  rifiutata).

NOTA A LATERE

Trasmessa la fattura elettronica tramite SdI, la PA ha 15 giorni (di calendario) di tempo per emettere una “Notifica di esito cessionario/committente” che potrà essere di rifiuto oppure di accettazione, diversamente il SdI invierà ad entrambi una “Notifica decorrenza termini”, a significare che le parti non potranno più utilizzare il SdI per colloquiare, ma dovranno utilizzare altri canali quali email, PEC...

2022-01-12

Novità per fatture elettroniche emesse ad esportatori abituali


A partite dal 1 gennaio 2022 le fatture elettroniche emesse a cosiddetti esportatori abituali per operazioni non imponibili, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), del DPR n. 633/1972 dovranno rispettare il nuovo tracciato come previsto dal provvedimento del 28 ottobre scorso.

Sarà necessario indicare gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento in alcuni campi a compilazione vincolata della fattura e con un formato specifico definito da Agenzia delle Entrate; non sarà quindi più possibile indicare la dichiarazione di intento nella causale del documento. 

È l’effetto delle previsioni della legge di Bilancio 2021 finalizzate a contrastare le frodi commesse dai falsi esportatori abituali.

Nuove misure di contrasto delle frodi dei falsi esportatori abituali

La legge di Bilancio 2021 ha introdotto un meccanismo automatico di blocco. L’Amministrazione finanziaria effettua specifiche analisi di rischio volte a riscontrare la sussistenza delle condizioni soggettive per il riconoscimento dello status di esportatore abituale e conseguenti attività di controllo sostanziale finalizzate all’inibizione del rilascio e all’invalidazione delle dichiarazioni d’intento illegittime.
In caso di esito irregolare dei riscontri, che comportano il disconoscimento della qualifica di esportatore abituale, è inibita l’emissione di nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Tenuto conto, inoltre, che gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento devono essere indicati in fattura, nel caso in cui la dichiarazione d’intento sia stata invalidata, il Sistema di Interscambio inibisce l’emissione della fattura recante il titolo di non imponibilità IVA. In sostanza, il Sistema di Interscambio:

  • invalida la dichiarazione d’intento precedentemente emessa;
  • opera l’incrocio automatico tra il sistema della fatturazione elettronica e la dichiarazione d’intento ideologicamente falsa;
  • inibisce l’emissione da parte del fornitore, che abbia indicato il riferimento della dichiarazione d’intento invalidata, della fattura elettronica con il titolo di non imponibilità.

Scarto della fattura elettronica trasmessa al SdI

L’invalidazione della dichiarazione d’intento comporterà a breve lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio, recante il titolo di non imponibilità e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d’intento invalidata. Il motivo dello scarto sarà specificato nella ricevuta recapitata al soggetto passivo.

In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo definite dal provvedimento n. 293390/2021, le dichiarazioni d’intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento. Contestualmente, l’Agenzia delle Entrate invia al soggetto emittente una comunicazione che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e le relative motivazioni. La comunicazione è trasmessa mediante messaggio di PEC all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.

Supporto per compilazione nuovi blocchi XML

L'ultima versione di Facile supporta pienamente le nuove direttive senza comportare un sostanziale cambio di abitudini dell'utente: la nostra filosofia rimane quella di automatizzare quanto più possibile il lavoro senza esporre complicazioni tecniche inutili.

Per chi comunque avesse curiosità "tecniche" elenchiamo i campi la cui compilazione è ora obbligatoria (tre i campi del blocco  2.2.1.16 `<AltriDatiGestionali>`) per indicare il numero di protocollo della dichiarazione d'intento ricevuta dall'esportatore abituale:

  • nel campo 2.2.1.16.1 `<TipoDato>` deve essere riportata la dicitura "INTENTO";
  • nel campo 2.2.1.16.2 `<RiferimentoTesto>` deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento (17 cifre) e il suo progressivo (6 cifre) separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 01234567891234567-000001);
  • nel campo 2.2.1.16.4 `<RiferimentoData>` deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

2018-12-18

Fattura elettronica: aggiornate le FAQ dall’Agenzia delle Entrate

La fattura elettronica per merce mai acquistata non può essere rifiutata tramite il Sistema di Interscambio.

È uno dei chiarimenti pubblicati dall’Agenzia delle Entrate in risposta alle domande più frequenti (FAQ) in tema di e-fattura.

Secondo l’Agenzia, con l’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica non è stata prevista la possibilità di rifiutare la stessa da parte del soggetto ricevente. Di conseguenza, quest’ultimo, laddove dovesse ricevere una fattura per merce mai acquistata, non potrebbe rifiutarla tramite il SdI, ma dovrebbe utilizzare altri canali “tradizionali”, quali la email o il telefono, per contestarla direttamente al suo fornitore.

Cosa succede invece nel caso in cui il fornitore invii una fattura verso una partita IVA inesistente o cessata?