2018-12-18

Fattura elettronica: aggiornate le FAQ dall’Agenzia delle Entrate

La fattura elettronica per merce mai acquistata non può essere rifiutata tramite il Sistema di Interscambio.

È uno dei chiarimenti pubblicati dall’Agenzia delle Entrate in risposta alle domande più frequenti (FAQ) in tema di e-fattura.

Secondo l’Agenzia, con l’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica non è stata prevista la possibilità di rifiutare la stessa da parte del soggetto ricevente. Di conseguenza, quest’ultimo, laddove dovesse ricevere una fattura per merce mai acquistata, non potrebbe rifiutarla tramite il SdI, ma dovrebbe utilizzare altri canali “tradizionali”, quali la email o il telefono, per contestarla direttamente al suo fornitore.

Cosa succede invece nel caso in cui il fornitore invii una fattura verso una partita IVA inesistente o cessata?


Il Sistema di Interscambio scarterà la fattura oppure no?

Per rispondere al quesito, l’Agenzia ha distinto le due situazioni:
  1. la fattura che riporta un numero di partita IVA ovvero un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe Tributaria, viene scartata dal Sistema di Interscambio, in quanto non passa la fase di controllo, dato che risulta non conforme alle indicazioni dell’art. 21, D.P.R. n. 633/1972;
  2. la fattura che riporta un numero di partita IVA cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto, non viene scartata dal SdI (in tali situazioni l’Agenzia delle Entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell’operazione).



Altro chiarimento di interesse reso dall’Agenzia riguarda la possibilità di emettere la fattura elettronica differita. L’Agenzia delle Entrate ha ammesso tale possibilità, precisando che con l’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica non sono state modificate le disposizioni dell’art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972.

Pertanto, laddove la fattura non dovesse essere emessa nel momento in cui l’operazione viene effettuata, occorre che siano rispettate le seguenti formalità:
  • emettere al momento della cessione un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal D.P.R. n. 472/1996) che accompagni la merce;
  • datare la fattura elettronica con la data di emissione, indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);
  • far concorrere l’IVA alla liquidazione del mese in cui l’operazione è stata effettuata.

Un chiarimento di significativa importanza è quello relativo alla possibilità di effettuare la registrazione sia delle fatture elettroniche che di quelle analogiche in un unico registro sezionale (acquisto e vendita). La registrazione congiunta non determina alcun obbligo di conservazione elettronica per le fatture analogiche.



Per quel che concerne, infine, l’esercizio del diritto alla detrazione l’Agenzia ha chiarito che, dal 1° gennaio 2019, se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al Sistema di Interscambio, la fattura non si considera fiscalmente emessa.

Questo impone quindi al committente/cessionario di fare richiesta al fornitore per l’emissione della fattura elettronica via SdI; all’eventuale mancato ricevimento sarà tenuto ad emettere autofattura. A seguito di questa regolarizzazione potrà portare in detrazione l’IVA relativa.

Laddove durante il periodo di moratoria (prolungato dal Senato, in sede di conversione in legge del decreto fiscale, dal 30 giugno al 30 settembre per i contribuenti che liquidano l’imposta con cadenza mensile) venga emessa una fattura cartacea, questa quindi non legittima la detrazione dell’imposta. Tale diritto potrà essere esercitato solo quando sarà emessa la fattura elettronica.

Infine, con riferimento alle fatture che i fornitori degli esportatori abituali emettono senza l’applicazione dell’imposta, è stato chiarito che gli estremi della dichiarazione d’intento, che legittima tale comportamento, possono essere inseriti in uno dei campi facoltativi del file XML, ad esempi in quello “Causale”.

In termini operativi, nella fattura elettronica dovrà essere inserito il numero della lettera d’intento, ricevuta dal fornitore dell’esportatore abituale per legittimare l’emissione della fattura senza IVA. Tale numero deve essere inserito in uno dei campi facoltativi.