2022-07-12

Chiarimenti sui documenti TD17 / TD18 / TD19



A partire dal 1° luglio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere devono essere trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio (SdI) e il formato XML, attualmente adottato per le fatture elettroniche. Ricordiamo che dall'obbligo di fatturazione elettronica introdotto dal 01/01/2019 sono state inizialmente escluse le fatture emesse e ricevute nei confronti/da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Per questo motivo si è reso necessario introdurre un nuovo adempimento legato alla comunicazione di questo tipo di fatture, l'esterometro (di cui all’art. 1, co. 3-bis del D.Lgs. n. 127/15). Successivamente la Legge di Bilancio 2021 ha previsto la soppressione di questo adempimento a partire dal 1° gennaio 2022. Questo termine è stato poi differito al 1° luglio 2022…

Quali tipi di autofatture potrò trovarmi a dover emettere?

  • TD17. Autofattura emessa per acquisto di servizi resi da soggetti esteri (quindi Intracee, Extracee, RSM). Normalmente l'operatore italiano dispone solo di un documento analogico ed emetterà un TD17 che sarà trasmesso al SdI.
  • TD18. Trattasi di autofatture emessa per acquisto di beni intracomunitari. In questo caso il soggetto italiano riceve una fattura analogica (cartacea o pdf, non documento FE). Emetterà un TD18 che sarà trasmesso al SdI.
  • TD19. È il caso in cui sia ricevuta un «documento» cartaceo da un fornitore stabilito o identificato in altro Stato estero. Trattasi di autofattura per acquisto da soggetto estero di beni che sono già in Italia e quindi non sono né importazioni né acquisti intracomunitari (acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72).
In ogni caso Facile compila la sezione:
  • cedente prestatore con l'identificativo del paese estero e del soggetto non residente o non stabilito;
  • cessionario committente con i dati del soggetto italiano che emette e trasmette il documento via SdI;
  • soggetto emittente valorizzandola con codice il codice CC (cessionario/committente).

L'utente deve specificare come data documento la data di ricevimento della fattura o comunque una data compresa nel mese di ricevimento.

I documenti TD17, TD18 e TD19 sono delle fatture?

Per risponde a questa domanda, è necessario distinguere due ipotesi:
  • il caso in cui il fornitore sia residente all'interno della UE;
  • il caso in cui non lo sia.
L'art. 218 della direttiva 112/2006 (direttiva IVA), rileva infatti che:
Ai fini della presente direttiva gli Stati membri accettano come fattura ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico che soddisfa le condizioni stabilite dal presente capo.

Il documento Facture ricevuto dal fornitore francese, oppure il documento Rechnung ricevuto dal fornitore tedesco, sono a tutti gli effetti delle fatture, perché appunto prodotte conformemente alla direttiva 112/2006, e infatti al cessionario/committente italiano è richiesto di integrare i suddetti documenti con l'aliquota e l'imposta, senza alcun obbligo di emissione della "fattura in unico esemplare" ex art. 21 , quinto comma, DPR 633/72, come invece nel caso del fornitore extra-UE. In caso quindi di fornitore UE, i documenti trasmessi al SdI contraddistinti dai codici TD17, TD18 e TD19, non sono da considerarsi delle fatture, quanto piuttosto delle comunicazioni utili ad inviare all’amministrazione finanziaria i dettagli dell'operazione svolta.

In caso invece di fornitore extra-UE, la cosa cambia: il committente italiano che ha acquistato servizi da soggetti extra-UE, dovrà emettere, oppure assicurarsi che venga emessa, la "fattura in unico esemplare" ex art. 21, quinto comma, DPR 633/72, comunemente denominata "autofattura". In questo caso quindi, il solo documento che potremmo definire fattura da un punto di vista fiscale, è il file TD17 o TD19 trasmesso al SdI.

Se da un fornitore estero, per esempio francese, perviene, tramite email, una fattura in formato PDF di ben venti pagine per acquisti di migliaia e migliaia di articoli, è obbligatorio riportare nel documento TD18 il dettaglio delle operazioni?

Nel caso prospettato si ritiene non sia necessario riportare nel documento TD18 il dettaglio delle operazioni, dato appunto che il documento trasmesso al SdI è una mera comunicazione utile a inoltrare alcuni aspetti della transazione, e quindi sarà sufficiente indicare una descrizione generica del tipo Integrazione per acquisti di beni da fornitore intracomunitario (se TD18), oppure Integrazione per acquisti di servizi da fornitore intracomunitario (se TD17), mentre sarà sempre necessario indicare nel campo 2.1.6 <datifatturecollegate> il numero e la data della fattura di acquisto.

Diverso è il caso di acquisti eseguiti da fornitori extracomunitari, dato che come rilevato il documento ricevuto si ritiene non debba considerarsi fattura secondo le disposizioni della normativa comunitaria, e in questo caso si dovrà produrre una fattura in unico esemplare ex art. 21, quinto comma, DPR 633/72, e quindi sarà necessario riportare nel campo <descrizione> il dettaglio dell'operazione svolta.

La fattura pervenuta da un fornitore estero va allegata al TD17, TD18, TD19?

Ad oggi non vi è uno specifico obbligo di allegare al documento TD17, TD18 e TD19 l'originale della fattura pervenuta dal fornitore intracomunitario o extracomunitario, anche se, in quest'ultimo caso, è certamente da suggerire di allegare al TD17 o TD19 l'originale del documento ricevuto dal fornitore extracomunitario.

In quale lingua compilare i campi descrittivi?

Il caso non riguarda le integrazioni, quanto piuttosto i documenti pervenuti da fornitori extracomunitari. Per esempio, se il servizio è stato prestato da un fornitore residente a Mosca (ed il documento ricevuto è in lingua russa) è ammissibile compilare le descrizioni del file TD17 riportando quanto indicato nel documento originale?

Come già rilevato, l'azienda italiana dovrà emettere la fattura in unico esemplare ex art. 21, quinto comma, DPR 633/72, e come rilevato dall'art.21 del medesimo decreto:
Le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell’amministrazione finanziaria.

In sostanza, quindi, si ritiene ammissibile sia compilare le descrizioni in lingua italiana (procedura da suggerire), sia riportare quanto indicato nel documento originale, purché venga poi tradotto in lingua italiana qualora richiesta dall'amministrazione finanziaria.

Gli importi nei dati di riepilogo devo essere espressi in Euro anche se la fattura passiva ricevuta è in un'altra divisa? Se la fattura estera è in valuta estera va convertita in Euro col cambio del giorno della data della fattura passiva pubblicato dalla Banca d'Italia o dalla Borsa Italiana.

Come effettuare lo storno di autofatture TD17, TD18 e TD19?

In caso di errata emissione ed invio di un'autofattura elettronica codice TD17, TD18 e TD19, per lo storno parziale o totale del documento è necessario emettere ed inviare lo stesso tipo di documento indicando gli importi con segno negativo.