2022-07-12

Chiarimenti sui documenti TD17 / TD18 / TD19



A partire dal 1° luglio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere devono essere trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio (SdI) e il formato XML, attualmente adottato per le fatture elettroniche. Ricordiamo che dall'obbligo di fatturazione elettronica introdotto dal 01/01/2019 sono state inizialmente escluse le fatture emesse e ricevute nei confronti/da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Per questo motivo si è reso necessario introdurre un nuovo adempimento legato alla comunicazione di questo tipo di fatture, l'esterometro (di cui all’art. 1, co. 3-bis del D.Lgs. n. 127/15). Successivamente la Legge di Bilancio 2021 ha previsto la soppressione di questo adempimento a partire dal 1° gennaio 2022. Questo termine è stato poi differito al 1° luglio 2022…

Quali tipi di autofatture potrò trovarmi a dover emettere?

  • TD17. Autofattura emessa per acquisto di servizi resi da soggetti esteri (quindi Intracee, Extracee, RSM). Normalmente l'operatore italiano dispone solo di un documento analogico ed emetterà un TD17 che sarà trasmesso al SdI.
  • TD18. Trattasi di autofatture emessa per acquisto di beni intracomunitari. In questo caso il soggetto italiano riceve una fattura analogica (cartacea o pdf, non documento FE). Emetterà un TD18 che sarà trasmesso al SdI.
  • TD19. È il caso in cui sia ricevuta un «documento» cartaceo da un fornitore stabilito o identificato in altro Stato estero. Trattasi di autofattura per acquisto da soggetto estero di beni che sono già in Italia e quindi non sono né importazioni né acquisti intracomunitari (acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72).
In ogni caso Facile compila la sezione:
  • cedente prestatore con l'identificativo del paese estero e del soggetto non residente o non stabilito;
  • cessionario committente con i dati del soggetto italiano che emette e trasmette il documento via SdI;
  • soggetto emittente valorizzandola con codice il codice CC (cessionario/committente).

L'utente deve specificare come data documento la data di ricevimento della fattura o comunque una data compresa nel mese di ricevimento.

I documenti TD17, TD18 e TD19 sono delle fatture?

Per risponde a questa domanda, è necessario distinguere due ipotesi:
  • il caso in cui il fornitore sia residente all'interno della UE;
  • il caso in cui non lo sia.
L'art. 218 della direttiva 112/2006 (direttiva IVA), rileva infatti che:
Ai fini della presente direttiva gli Stati membri accettano come fattura ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico che soddisfa le condizioni stabilite dal presente capo.

Il documento Facture ricevuto dal fornitore francese, oppure il documento Rechnung ricevuto dal fornitore tedesco, sono a tutti gli effetti delle fatture, perché appunto prodotte conformemente alla direttiva 112/2006, e infatti al cessionario/committente italiano è richiesto di integrare i suddetti documenti con l'aliquota e l'imposta, senza alcun obbligo di emissione della "fattura in unico esemplare" ex art. 21 , quinto comma, DPR 633/72, come invece nel caso del fornitore extra-UE. In caso quindi di fornitore UE, i documenti trasmessi al SdI contraddistinti dai codici TD17, TD18 e TD19, non sono da considerarsi delle fatture, quanto piuttosto delle comunicazioni utili ad inviare all’amministrazione finanziaria i dettagli dell'operazione svolta.

In caso invece di fornitore extra-UE, la cosa cambia: il committente italiano che ha acquistato servizi da soggetti extra-UE, dovrà emettere, oppure assicurarsi che venga emessa, la "fattura in unico esemplare" ex art. 21, quinto comma, DPR 633/72, comunemente denominata "autofattura". In questo caso quindi, il solo documento che potremmo definire fattura da un punto di vista fiscale, è il file TD17 o TD19 trasmesso al SdI.

Se da un fornitore estero, per esempio francese, perviene, tramite email, una fattura in formato PDF di ben venti pagine per acquisti di migliaia e migliaia di articoli, è obbligatorio riportare nel documento TD18 il dettaglio delle operazioni?

Nel caso prospettato si ritiene non sia necessario riportare nel documento TD18 il dettaglio delle operazioni, dato appunto che il documento trasmesso al SdI è una mera comunicazione utile a inoltrare alcuni aspetti della transazione, e quindi sarà sufficiente indicare una descrizione generica del tipo Integrazione per acquisti di beni da fornitore intracomunitario (se TD18), oppure Integrazione per acquisti di servizi da fornitore intracomunitario (se TD17), mentre sarà sempre necessario indicare nel campo 2.1.6 <datifatturecollegate> il numero e la data della fattura di acquisto.

Diverso è il caso di acquisti eseguiti da fornitori extracomunitari, dato che come rilevato il documento ricevuto si ritiene non debba considerarsi fattura secondo le disposizioni della normativa comunitaria, e in questo caso si dovrà produrre una fattura in unico esemplare ex art. 21, quinto comma, DPR 633/72, e quindi sarà necessario riportare nel campo <descrizione> il dettaglio dell'operazione svolta.

La fattura pervenuta da un fornitore estero va allegata al TD17, TD18, TD19?

Ad oggi non vi è uno specifico obbligo di allegare al documento TD17, TD18 e TD19 l'originale della fattura pervenuta dal fornitore intracomunitario o extracomunitario, anche se, in quest'ultimo caso, è certamente da suggerire di allegare al TD17 o TD19 l'originale del documento ricevuto dal fornitore extracomunitario.

In quale lingua compilare i campi descrittivi?

Il caso non riguarda le integrazioni, quanto piuttosto i documenti pervenuti da fornitori extracomunitari. Per esempio, se il servizio è stato prestato da un fornitore residente a Mosca (ed il documento ricevuto è in lingua russa) è ammissibile compilare le descrizioni del file TD17 riportando quanto indicato nel documento originale?

Come già rilevato, l'azienda italiana dovrà emettere la fattura in unico esemplare ex art. 21, quinto comma, DPR 633/72, e come rilevato dall'art.21 del medesimo decreto:
Le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell’amministrazione finanziaria.

In sostanza, quindi, si ritiene ammissibile sia compilare le descrizioni in lingua italiana (procedura da suggerire), sia riportare quanto indicato nel documento originale, purché venga poi tradotto in lingua italiana qualora richiesta dall'amministrazione finanziaria.

Gli importi nei dati di riepilogo devo essere espressi in Euro anche se la fattura passiva ricevuta è in un'altra divisa? Se la fattura estera è in valuta estera va convertita in Euro col cambio del giorno della data della fattura passiva pubblicato dalla Banca d'Italia o dalla Borsa Italiana.

Come effettuare lo storno di autofatture TD17, TD18 e TD19?

In caso di errata emissione ed invio di un'autofattura elettronica codice TD17, TD18 e TD19, per lo storno parziale o totale del documento è necessario emettere ed inviare lo stesso tipo di documento indicando gli importi con segno negativo.

2022-03-07

EOS - Curiamo la riservatezza dei nostri utenti

Da oggi il nostro sito internet non utilizza più il servizio Google Analytics (GA).

Sebbene si tratti di uno strumento estremamente potente e versatile, abbiamo ritenuto prioritario il rispetto della riservatezza dei visitatori.

Sulla carta è possibile configurare GA in modo da garantire un alto livello di conformità al GDPR; tuttavia, nei fatti, l'operazione può risultare più complessa del necessario e rimangono comunque alcune perplessità (vedi per esempio l'intervento del garante austrico in proposito).

In fin dei conti perché utilizzare uno strumento complesso, disabilitandone buona parte delle funzionalità, per effettuare qualche semplice conteggio? Un semplice software come EasyStats, installato lato server, si è rivelato più che sufficiente per le nostre esigenze.

In questo modo manteniamo le statistiche di base che ci permettono di valutare la corretta operatività del sito, la sicurezza degli accessi e la visibilità dei contenuti senza dover tracciare in alcun modo i visitatori ed evitando il ricorso ai cookie.

È una scelta che rappresenta un ritorno al passato, ma non bisogna confonderla con un regresso.

Non si può parlare di tutela della privacy (magari evidenziando quanto sia in accordo con la vision e la mission della propria azienda) per poi limitarsi a riempire dei moduli GDPR / privacy destinati al dimenticatoio.

Noi non vogliamo operare in questo modo e ci sforziamo per dare sostanza alle affermazioni di principio.

2022-02-05

Che fare se la PA rifiuta una fattura elettronica?


La questione è stata oggetto di esame da parte dell'Agenzia delle Entrate che, col "principio di diritto" n.17 del 30 ottobre 2020, ha affermato che la fattura che supera i controlli del SdI, anche se rifiutata dall'Ente destinatario, si considera validamente emessa.

La tesi sposata dall'AdE lascia alcune perplessità considerato che:

  • se si riemette, con lo stesso numero e la stessa data, una fattura rifiutata dalla PA il SdI la accetterà, a condizione che il nome del file che contiene la fattura elettronica abbia un nome diverso dal precedente. Le specifiche tecniche precisano, infatti, che

    "La verifica viene eseguita al fine di intercettare ed impedire l'inoltro di una fattura già trasmessa e elaborata; in quest' ottica, qualora i dati contenuti all'interno della fattura e relativi a identificativo cedente/prestatore, anno della data fattura, numero fattura, coincidano con quelli di una fattura precedentemente trasmessa e per la quale non sia stata inviata al soggetto trasmittente una notifica di scarto oppure una notifica di rifiuto da parte del destinatario, il documento viene rifiutato"

    Risulta evidente come le regole tecniche su cui si fonda il SdI sono state pensate ed attuate in maniera tale che l'efficacia giuridica della fattura elettronica PA sia sottoposta alla condizione del suo non rifiuto, esattamente come avviene per lo scarto, circostanze che rendono il documento logicamente inesistente;
  • a contrariis, una nuova e successiva fattura elettronica, con identici estremi di quella rifiutata (identificativo cedente/prestatore, anno e data), viene accettata dal sistema.

Ciò premesso si aprono due scenari:

  1. riemissione della stessa fattura corretta (stesso numero e data). Inizialmente unica modalità prevista, rimane la più utilizzata dalle PA, soprattutto dalle PA locali, ed è dovuto al fatto che il controllo delle fatture elettroniche viene svolto a livello di protocollo informatico (le fatture non sono cioè ancora contabilizzate) ed in caso di emissione della “Notifica di esito cessionario/committente” di rifiuto, viene semplicemente richiesto al fornitore la riemissione della medesima fattura corretta (stesso numero e data) e la fattura rifiutata non viene contabilizzata;
  2. emissione di una nota di credito e di una nuova fattura elettronica. È la modalità utilizzata principalmente dalle PA centrali che impiegano il sistema SICOGE (Sistema informativo di contabilità integrata delle PA), ove la verifica di correttezza contabile della fattura elettronica viene svolta dopo che è stata contabilizzata, e quindi in caso di emissione della “Notifica di esito cessionario/committente” di rifiuto, è necessario richiedere una nota di credito ed una nuova fattura dato che la precedente fattura rifiutata era stata contabilizzata.

Considerato che, quando la PA emette la “Notifica di esito cessionario/committente di rifiuto", dovrebbe compilare il campo “descrizione”, indicando:

  • il motivo esatto del rifiuto;
  • il comportamento richiesto al fornitore per rettificare la fattura rifiutata

è ragionevole adottare, di volta in volta, l'approccio indicato (o confrontarsi telefonicamente, via email/PEC con la PA per capire come rettificare la fattura  rifiutata).

NOTA A LATERE

Trasmessa la fattura elettronica tramite SdI, la PA ha 15 giorni (di calendario) di tempo per emettere una “Notifica di esito cessionario/committente” che potrà essere di rifiuto oppure di accettazione, diversamente il SdI invierà ad entrambi una “Notifica decorrenza termini”, a significare che le parti non potranno più utilizzare il SdI per colloquiare, ma dovranno utilizzare altri canali quali email, PEC...

2022-01-12

Novità per fatture elettroniche emesse ad esportatori abituali


A partite dal 1 gennaio 2022 le fatture elettroniche emesse a cosiddetti esportatori abituali per operazioni non imponibili, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), del DPR n. 633/1972 dovranno rispettare il nuovo tracciato come previsto dal provvedimento del 28 ottobre scorso.

Sarà necessario indicare gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento in alcuni campi a compilazione vincolata della fattura e con un formato specifico definito da Agenzia delle Entrate; non sarà quindi più possibile indicare la dichiarazione di intento nella causale del documento. 

È l’effetto delle previsioni della legge di Bilancio 2021 finalizzate a contrastare le frodi commesse dai falsi esportatori abituali.

Nuove misure di contrasto delle frodi dei falsi esportatori abituali

La legge di Bilancio 2021 ha introdotto un meccanismo automatico di blocco. L’Amministrazione finanziaria effettua specifiche analisi di rischio volte a riscontrare la sussistenza delle condizioni soggettive per il riconoscimento dello status di esportatore abituale e conseguenti attività di controllo sostanziale finalizzate all’inibizione del rilascio e all’invalidazione delle dichiarazioni d’intento illegittime.
In caso di esito irregolare dei riscontri, che comportano il disconoscimento della qualifica di esportatore abituale, è inibita l’emissione di nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Tenuto conto, inoltre, che gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento devono essere indicati in fattura, nel caso in cui la dichiarazione d’intento sia stata invalidata, il Sistema di Interscambio inibisce l’emissione della fattura recante il titolo di non imponibilità IVA. In sostanza, il Sistema di Interscambio:

  • invalida la dichiarazione d’intento precedentemente emessa;
  • opera l’incrocio automatico tra il sistema della fatturazione elettronica e la dichiarazione d’intento ideologicamente falsa;
  • inibisce l’emissione da parte del fornitore, che abbia indicato il riferimento della dichiarazione d’intento invalidata, della fattura elettronica con il titolo di non imponibilità.

Scarto della fattura elettronica trasmessa al SdI

L’invalidazione della dichiarazione d’intento comporterà a breve lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio, recante il titolo di non imponibilità e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d’intento invalidata. Il motivo dello scarto sarà specificato nella ricevuta recapitata al soggetto passivo.

In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo definite dal provvedimento n. 293390/2021, le dichiarazioni d’intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento. Contestualmente, l’Agenzia delle Entrate invia al soggetto emittente una comunicazione che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e le relative motivazioni. La comunicazione è trasmessa mediante messaggio di PEC all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.

Supporto per compilazione nuovi blocchi XML

L'ultima versione di Facile supporta pienamente le nuove direttive senza comportare un sostanziale cambio di abitudini dell'utente: la nostra filosofia rimane quella di automatizzare quanto più possibile il lavoro senza esporre complicazioni tecniche inutili.

Per chi comunque avesse curiosità "tecniche" elenchiamo i campi la cui compilazione è ora obbligatoria (tre i campi del blocco  2.2.1.16 `<AltriDatiGestionali>`) per indicare il numero di protocollo della dichiarazione d'intento ricevuta dall'esportatore abituale:

  • nel campo 2.2.1.16.1 `<TipoDato>` deve essere riportata la dicitura "INTENTO";
  • nel campo 2.2.1.16.2 `<RiferimentoTesto>` deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento (17 cifre) e il suo progressivo (6 cifre) separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 01234567891234567-000001);
  • nel campo 2.2.1.16.4 `<RiferimentoData>` deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

2020-09-18

Risposte nelle email: sopra o sotto?


Dove inserire la risposta alle mail ricevute: in testa alla risposta (top-posting) od in coda (bottom-posting)?

Stando alle reazioni che le mie email generano, il dubbio parrebbe non sussistere. Proprio oggi un fornitore mi intimava:

> quando rispondi è necessario che tu scriva il tuo messaggio di risposta *SOPRA* altrimenti tutto quello che c'è sotto non riesco a vederlo

(sic!)

Altri, in maniera meno perentoria ma con chiaro intento educativo, mi chiedono il perché insista con la stravaganza di non rispondere all'inizio di una email sebbene:

> il programma si posizioni già al punto giusto per la risposta

Il "programma" una volta era Outlook Express, oggi è un qualche servizio di webmail che tramanda l'originario malcostume.

Ormai solo una minoranza di informatici (ahimè) senior comprende ed apprezza l'alternativa al top-posting.

Consideriamo questo scambio di messaggi (top-posting):


Perché così non si rende la discussione incomprensibile.
> Perché?
> > Preferisco rispondere in linea.
> > > Come ti comporti allora?
> > > > No.
> > > > > Ti piace il top-posting?

(nella realtà il testo, considerate le tipiche firme / controfirme, i disclaimer sulla privacy, le suppliche riguardanti il risparmio energetico e gli alberi abbattuti, sarebbe assai più involuto)

e paragoniamolo a:


> > > > > Ti piace il top-posting?
> > > > No.
> > > Come ti comporti allora?
> > Preferisco rispondere in linea.
> Perché?
Perché così non si rende la discussione incomprensibile.

non credo che servano molti commenti. Tuttavia è bene aggiungere alcune osservazioni:

  • in generale non basta "scrivere sotto", bisogna eliminare le parti dei messaggi precedenti inessenziali alla comprensione del contesto ed inserire le risposte sotto ciascuna parte di rilievo, in maniera simile ad una discussione naturale. Vengono così citate solo le parti rilevanti dei precedenti messaggi (inline reply);
  • sebbene l'utilità dell'inline reply sia evidente per le comunicazioni che coinvolgano più di due persone, anche nell'ordinaria corrispondenza fra due parti, se si sta argomentando circa qualche punto di una precedente conversazione, è utile effettuare una breve citazione in linea e non assumere che l'oggetto del messaggio sia sufficiente per richiamare alla memoria tutti i dettagli.

D'altronde queste sono, da sempre, le indicazioni della netiquette (vedi in proposito l'RFC 1855).

Sebbene la comune tendenza sia quella di considerare sorpassato tutto ciò che è vecchio, la decenza dovrebbe spingere a trovare un motivo per giustificare il nuovo modo di fare (e la pigrizia non è una valida ragione!).

2020-05-18

ISA - Indici Sintetici di affidabilità

In questo periodo i commercialisti stanno richiedendo alle farmacie la stampa del *righi* da C1 a C14 per finalità ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale - Mod. AM04U).

Da SistemaF questa stampa si ottiene come segue:

  1. Selezionare dalla schermata principale la voce "Menù rapporti" e, quindi, più in basso "Controllo di gestione"
  2. Selezionare "Studi di Settore Mod. AM04U" e, a seguire, il tasto di elaborazione
  3. Specificare l'intervallo temporale

2020-03-19

Guida alla stampa delle prescrizione DEM

Come noto è stata data disposizione affinché i Medici di Medicina Generale possano fornire ai loro pazienti, soprattutto per le cronicità, il codice NRE (Numero Ricetta Elettronica) della prescrizione farmaceutica attraverso canali digitali: e-mail,sms...


In questi casi il Farmacista deve stampare la prescrizione in farmacia, presente il paziente, per l’applicazione delle fustelle.

Sostanzialmente:
  • il cittadino delle Regioni autorizzate potrà recarsi in farmacia esibendo la Tessera Sanitaria e il NRE comunicato dal medico;
  • il farmacista, individuerà la prescrizione e, verificata la correttezza della stessa, effettuerà la dispensazione dei farmaci;
  • il farmacista procederà a stampare il promemoria e ad apporre le relative fustelle.

Sistema F Platinum e Sistema F Omnia sono già predisposti per stampare le prescrizioni farmaceutiche partendo dal codice NRE e dalla tessera sanitaria del paziente.

Vi forniamo qui il link dove scaricare il PDF della mini guida che spiega come fare.